E’ di 15 giorni anziché di 3,
il termine -
dalla data di conclusione dell’evento sportivo -
per proporre l’istanza o la segnalazione al Giudice Sportivo.
L’ articolo 39,
del “Regolamento di Giustizia sportiva”,
è stato cosi emendato.
Per “
giustizia sportiva” si intende quel sistema attraverso il quale l'ordinamento sportivo dirime le proprie questioni interne.
Ogni Federazione e disciplina sportiva associata ha di fatto i suoi organi di giustizia sportiva, normati da Statuti e Regolamenti.
In una società dinamica,
e sempre più tecnologica,
è fondamentale non perdere mai il passo;
anche nella fattispecie oggetto dell’ articolo.
https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html
Filippo Caporossi