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GIUSTIZIA: significativa modifica dell’ art. 39 del “Regolamento di Giustizia sportiva”

E’ di 15 giorni anziché di 3, il termine - dalla data di conclusione dell’evento sportivo - per proporre l’istanza o la segnalazione al Giudice Sportivo. L’ articolo 39, del “Regolamento di Giustizia sportiva”, è stato cosi emendato. Per “giustizia sportiva” si intende quel sistema attraverso il quale l'ordinamento sportivo dirime le proprie questioni interne. Ogni Federazione e disciplina sportiva associata ha di fatto i suoi organi di giustizia sportiva, normati da Statuti e Regolamenti. In una società dinamica, e sempre più tecnologica, è fondamentale non perdere mai il passo; anche nella fattispecie oggetto dell’ articolo. https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html Filippo Caporossi
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